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La materia della distanza delle siepi dal confine è disciplinata da regolamenti comunali e usi locali, o in loro mancanza dal codice civile, agli articoli da 892 a 896. Tali norme hanno lo scopo di tutelare il fondo contiguo da possibili danni, ma anche di garantire il suo pieno godimento, una siepe può infatti togliere aria, luce e vista. Le distanze sono stabilite in base all’altezza che la pianta può raggiungere in astratto e non al suo effettivo sviluppo: - 3 m, per gli alberi di alto fusto, come pini, cipressi, pioppi, alberi cioè il cui tronco, prima delle ramificazioni, è capace di superare i 3 metri di altezza; - 1,5 m, per gli alberi di non alto fusto, cioè quelli il cui tronco, prima delle ramificazioni, non supera i 3 metri di altezza; - 50 cm, per viti, arbusti, siepi vive, piante di altezza inferiore a 2,5 metri; - 1 m, per le siepi di ceppaie; - 2 m, per le siepi di robinie. La distanza si misura dalla linea del confine alla base del tronco, al livello del terreno. Se sul confine esiste un muro, sia comune che di proprietà esclusiva, non occorre rispettare le distanze minime, purché le piante non superino l’altezza del muro.
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Cosa accade se si entra in possesso di un fondo sul cui confine esiste già una siepe? Tale eventualità è prevista dall'articolo 895, ed infatti il diritto di piantare alberi, e quindi siepi, ad una distanza inferiore a quella legale può essere acquisito, costituendo in pratica una servitù gravante sul fondo attiguo. Ciò può avvenire per contratto, per destinazione del padre di famiglia, ossia per divisione di un terreno prima unitario, e per usucapione, quando l'albero viene tollerato per 20 anni, senza alcuna contestazione. In questo caso l'albero o la siepe rimangono, ma non possono essere eventualmente sostituiti, a meno che non si tratti di un albero interno ad una siepe. Se invece il diritto non è ancora acquisito si segue la regola generale, e potrà essere richiesta l'estirpazione delle piante. Il diritto di far protendere i rami degli alberi, al contrario, non può essere acquisito per usucapione. Un caso particolare è quello di una siepe posta su un confine, che viene considerata comune salvo prova contraria, a meno che non recinga un fondo per tutta la sua lunghezza, nel qual caso si presume a Foto www.stlouishomesmag.com
Una delle controversie più frequenti tra vicini è proprio quella riguardante le distanze tra le proprietà, pertanto volendo realizzare una siepe, nella scelta delle piante occorre considerare bene il loro possibile sviluppo, tenendo anche conto del fogliame e dell’estensione delle radici, che potranno essere motivo di responsabilità per danni. Se la distanza delle siepi dal confine è inferiore a quella legale, i confinanti possono esigere che siano estirpate, e ciò indipendentemente da un effettivo danno. La stessa cosa accade per rami e radici che invadono il fondo, il cui proprietario può anzi egli stesso procedere all'estirpazione. Questi ha inoltre il diritto di tenere i frutti che cadono dai rami per cause naturali, ma non può coglierli. Per far valere i propri diritti è necessario agire subito, per non far maturare l'usucapione, inviando una richiesta scritta, per poi eventualmente intraprendere un'azione legale. A questo proposito occorre ricordare che se il proprio diritto sorge in base ad un regolamento, è necessario presentare il documento al giudice, che non è tenuto a conoscerlo in quanto norma secondaria.
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